T-REDSPEED

[omologazione del Ministero dei Trasporti n. 34047 del 16/04/2008]

T-REDSPEED, dispositivo per il controllo elettronico della velocità, gode delle seguenti caratteristiche, alcune delle quali uniche nel suo genere ed altre addirittura coperte dal brevetto nazionale ed internazionale (in via di ottenimento).

Alcune caratteristiche oggetto di omologazione ministeriale e coperte da brevetto sono:
  • la modalità di misurazione della velocità: lo strumento T-REDSPEED è in grado di misurare la velocità dei veicoli dalla sola analisi dell’immagine digitale. Dotato di due telecamere ad altissima risoluzione, è in grado di puntarle, tutt’e due, su un unico punto, in modalità “stereometrica” e “sincrona”. Un po’ come fa l’occhio umano per valutare la profondità nello spazio di un oggetto. Mediante una successione di elaborazione di immagini sincrone è in grado di determinare la distanza dell’oggetto in movimento.

C’è da rilevare come tutti gli altri strumenti, per la rilevazione della velocità abbiano bisogno o di spire induttive nell’asfalto o di raggi laser o radar. Questo, ad oggi, è l’unico che non abbia né modalità invasive né inquinanti (onde elettromagnetiche o pericolosi raggi laser). Basta la sola ripresa video dell’evento.

La misura della velocità da parte del dispositivo T-REDSPEED avviene attraverso la stessa sequenza di immagini che è fornita anche per la documentazione della violazione. Pertanto la misura è verificabile, anche a posteriori, sia dall’organo di Polizia sia dal trasgressore. Questa caratteristica, brevettata, riduce o annulla la possibilità di contestare le violazioni rilevate dal dispositivo.

Altri plus sono:
  • il test di calibrazione dello strumento è riportato direttamente sulla documentazione della violazione: un’apposita immagine di verifica, frutto della procedura diagnostica interna, prova la perfetta funzionalità dello strumento in quell’istante.

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L’immagine-test viene allegata al documento di violazione quale prova inconfutabile della perfetta funzionalità del T-REDSPEED in quell’istante, anche in questo caso riducendo o annullando la possibilità di contestare le misurazioni effettuate;
  • la possibilità di immediata lettura della targa da parte dello strumento. Il T-REDSPEED “legge” immediatamente la targa ed acquisisce l’immagine (video) di tutti i veicoli in transito, sia che abbiano superato i limiti che non. Se la documentazione non “serve” per fini di giustizia, esse viene immediatamente distrutta e ne vengono conservati solo gli elementi statistici; se la sequenza video è necessaria ai fini della contestazione della violazione, essa viene immagazzinata ed inviata via internet alla centrale di polizia locale. Ma questa stessa funzione è utile anche per fini di sicurezza: infatti se per motivi giudiziari viene inviata alla rete di strumenti un numero di targa, ognuno di essi sarà pronto ad avvisare l’organo procedente che il veicolo è passato da quel punto di accertamento, in quale direzione, a che velocità e lo stesso video del transito.
  • E’ in grado di rilevare le violazioni degli autoveicoli in transito anche per file parallele o procedenti in sensi di marcia opposti. Il numero o la direzione di marcia dei veicoli, infatti non interferisce con la rilevazione dei dati, anche quando sulla stessa immagine appaiano due o più veicoli.
  • E’ in grado di rilevare le violazioni con ogni condizione atmosferica sia di giorno che di notte senza soluzione di continuità e senza flash a luce visibile. Il T-REDSPEED utilizza un illuminatore IR in grado di garantire la perfetta visibilità in ogni condizione ambientale anche nelle ore della giornata in cui i dispositivi dotati di flash a luce visibile non sono in grado di riprendere le immagini delle violazioni.
  • Ha ottenuto l’omologazione ministeriale (Ministero dei Trasporti n. 34047 del 16/04/2008) e può essere utilizzato:
    • come accertatore di violazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea;
    • come accertatore di violazioni ai limiti massimi di velocità in modalità velocità media (tipo tutor autostradale);
    • come strumento accertatore delle violazioni semaforiche.

Fin qui la descrizione dello strumento che, come detto, presenta caratteristiche uniche ed inimitabili poiché protette da brevetto. E’ lecito chiedersi, a questo punto, come possa la Pubblica Amministrazione approvvigionarsi legittimamente di uno strumento con caratteristiche tecniche uniche e tanto avanzate. Se, in un bando di gara, infatti, si enumerassero anche solo alcune di esse, si finirebbe per individuare un solo strumento sul mercato, omologato, in grado di soddisfarle.

Una soddisfacente risposta è data, oltre che dal buon senso, dal TAR Piemonte che, in una recente sentenza, così si esprime:

“Come emerge dal suo tenore letterale, la richiamata disposizione normativa [Il testo dell’art. 16 del d.p.r. 554/1999 – ndR] non esclude la possibilità per la stazione appaltante di riferirsi ad un determinato prodotto o procedimento, purché tale indicazione sia accompagnata dall’espressione "o equivalente" e non sia altrimenti possibile una compiuta ed efficace descrizione dell’oggetto contrattuale richiesto: del resto sarebbe illogico che la stazione appaltante non possa esigere prodotti o procedimenti specifici, ove essi siano gli unici già presenti sul mercato a soddisfare delle precise esigenze.” (Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte sez.II 25/2/2006 n. 1120).

Dunque, per come si esprime il citato TAR, il criterio selettivo, fra comperare uno strumento dalle caratteristiche tecniche ordinarie e limitate ed uno con caratteristiche tecniche avanzate, polifunzionale, sicuro dal punto di vista giuridico, è il solo soddisfacimento delle esigenze della stazione appaltante.

Se la sua necessità è quella di un utilizzo dello strumento “velox” sporadico, limitato al solo rilevamento di qualche infrazione in modalità casuale, la indicazione delle caratteristiche dello stesso nel bando di gara può essere anche superficiale e generica.

Al contrario se le esigenze dell’Amministrazione sono:

  • la necessità di avere uno strumento dalla massima flessibilità operativa, che possa essere completamente e facilmente gestito dall’organo di P.L., tramite funzionalità avanzate, tutte attivabili direttamente dalla postazione di lavoro presso l’Ufficio di Polizia, come:
    • disporre di uno strumento che non abbia necessità di interventi invasivi sul manto stradale e che non produca inquinamento ambientale mediante l’emissione di onde radar, microonde, ultrasuoni o, peggio, di pericolosi raggi laser puntati verso l’utenza stradale;

      la possibilità di accenderlo e spegnerlo in qualsiasi momento;
    • la possibilità di variarne le impostazioni (come la “taratura" e le fasce orarie di funzionamento);
    • la possibilità di verificare in ogni momento la effettiva funzionalità ed efficacia dello strumento;
    • avere a disposizione i dati del flusso di traffico ed altre statistiche sul tratto di strada oggetto del rilevamento;
    • ricevere direttamente in ufficio, la documentazione delle violazioni, automaticamente, mediante la propria connessione (protetta) ad Internet completa di video dell’infrazione, dati complementari (ora, velocità, località, etc.), il numero di targa del veicolo già disponibile (senza necessità di ulteriore data entry manuale);
    • possibilità di avere su ogni documentazione di violazione la prova della funzionalità dello strumento;
    • la ricostruibilità della violazione direttamente dalla sua documentazione quale definitiva prova della stessa;
    • la possibilità di rilevare due corsie anche con flussi di traffico in senso opposto con la medesima affidabilità e sicurezza;
    • la possibilità di poter alternare il funzionamento dello strumento tra la modalità a rilevamento di velocità istantanea che velocità media (tunnel, tratti di strada particolarmente pericolosi, etc.);
    • la possibilità di spostamento per un utilizzo quale accertatore delle violazioni semaforiche;

Inoltre:

  • l’assoluta sicurezza in termini di accesso ai dati dello strumento esclusivamente da parte dell’Organo di Polizia con la impossibilità di interferenza da parte delle Ditte private cui sia stato esternalizzato il servizio gestionale dei verbali;
  • la massima sicurezza in materia di trattamento dei dati informatici;
  • disporre di uno strumento che consenta di essere avvisati in tempo reale del transito di un veicolo rubato o segnalato dalle forze di Polizia per una maggiore sicurezza nell’ambito di un progetto di video‐sorveglianza e sicurezza globale delle nostre città.

Questo, tutto questo, e quanto altro possano suggerire le condizioni ambientali particolari, sono legittime esigenze dell’Amministrazione cui lo strumento T-REDSPEED , da solo in Italia, è in grado di dare una concreta ed immediata risposta.

Il D.Lgs. n. 163/06 (Codice degli appalti), dà alle s.a. gli strumenti giuridici per procedere con legittimità all’approvvigionamento dello strumento più adatto a soddisfare le concrete necessità dell’Ente mediante due possibili percorsi:

  1. La strada della gara a procedura aperta (o ristretta) nella quale vengono elencati i requisiti ai quali lo strumento offerto dovrà rispondere, anche se questi andranno ad individuare un solo strumento, possibilmente distribuito da più operatori economici;
  2. la strada offerta dall’art. 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), comma 2, lettera b che recita:
    1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
    2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

      a.
      (…)

      b.
      qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;


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